Identità e ruolo del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici nella vita della Parrocchia.
CONSIGLIO PASTORALE AFFARI ECONOMICI
Cos’e il Consiglio Pastorale Affari Economici (CPAE)
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (C.P.A.E), è l’organismo che promuove ed esprime la collaborazione responsabile dei laici con il proprio parroco alla gestione amministrativa della Parrocchia (can. 537), tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici quali:
- l’esercizio del culto;
- il decoroso e conveniente sostentamento del Clero e delle persone in servizio della parrocchia;
- le attività pastorali e caritative.
È distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e opera nella sfera di sua competenza in conformità alle direttive pastorali diocesane e alle norme canoniche e civili.
Scopi del CPAE
I compiti essenziali sono:
a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività individuando i relativi mezzi di copertura;
b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
c) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
d) curare la stesura e l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
e) studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di contribuire alle necessità della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale e valutare l’opportunità di collette speciali a favore della parrocchia.
Membri del CPAE
I membri del CPAE sono:
a) parroco, che di diritto ne è il presidente;
b) il vicario parrocchiale, il superiore della comunità religiosa cui è affidata la parrocchia;
c) almeno tre fedeli nominati dal parroco, sentite le indicazioni o comunque il parere del Consiglio pastorale parrocchiale;
I consiglieri siano noti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza.
Durata
I membri del C.P.AE. durano in carica 3 anni e il loro incarico può essere rinnovato.
Per la durata del loro mandato i consiglieri possono essere revocati per gravi motivi oppure possono anche presentare rinuncia.
Poteri del consiglio
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa.
In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il parroco pertanto ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia.
Ferma resta, comunque, la legale rappresentanza che in tutti i casi spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del canone 532.
Esercizio finanziario e rendiconto
L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ciascun esercizio, il parroco presenterà alla Diocesi il resoconto consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio.
Composizione attuale
Attualmente il Consiglio Pastorale Affari Economici è composto da:
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
La durata in carica dei Consiglieri è di tre anni, rinnovabili.
— Art. 5. Compiti del Presidente: “Spetta al Presidente:
a) La convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
b) La fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
c) La presidenza delle riunioni;
d) La designazione del Segretario”.
Art. 6. Compiti del Consiglio: “Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. in esso tuttavia sì esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’Amministrazione della Parrocchia.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532”.
— Art. 7. Riunioni del Consiglio: “Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo riterrà opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.
Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare”.
— Art. 8. Vacanza di seggi nel Consiglio: “Nei casi di morte, di dimissione, di revoca, o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza”.
— Art. 9. Esercizio: “L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto al Parroco e al Vescovo diocesano”.
— Art. IO. Informazioni alla comunità Parrocchiale: “Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale”.
— Art. 11. Validità delle sedute e verbalizzazione: “Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso, e debbono essere approvati nella seduta successiva”.
— Art. 12. Rinvio a norme generali: “Per tutto quanto contemplato nel presente Regolamento, si applicheranno le norme del diritto canonico”.